Due tradizioni etiche a confronto. Il mese scorso la nostra Newsletter ha ripreso un interessante articolo di Daniele Rocchetti, "La guerra moderna senza limiti", nel quale veniva ricordata la lunga elaborazione della teoria della "guerra giusta", un concetto già presente in Cicerone, sviluppato da sant'Ambrogio e sant'Agostino e sistematizzato da san Tommaso d'Aquino. Riprendiamo ora quel tema, proponendo alcune riflessioni ispirate al volume di John Kelsay “Islam and War. A Study in Comparative Ethics”.
Daniele Rocchetti lo sottolinea con chiarezza: la teoria della guerra giusta non nacque per giustificare la guerra, ma per limitarla. Fin dalle sue origini essa cercò di sottoporre il ricorso alle armi a rigorosi criteri morali e giuridici, individuando le condizioni che ne potessero rendere lecito l'impiego e ponendo limiti precisi all'esercizio della violenza.
Questa riflessione offre anche l'occasione per interrogarsi su come la tradizione islamica abbia affrontato il problema della guerra, del jihad e dei rapporti tra la comunità musulmana e il resto del mondo.
Uno degli studi più autorevoli sull'argomento è quello del filosofo americano John Kelsay, Islam and War. A Study in Comparative Ethics, pubblicato nel 1993 dalla Westminster/John Knox Press.
Scritto negli anni della prima Guerra del Golfo, il volume mette a confronto tre grandi tradizioni di riflessione etica:
Secondo Kelsay, il jihad, nella tradizione giuridica islamica classica, non coincide affatto con la semplicistica idea occidentale di "guerra santa". Esso rappresenta piuttosto un complesso sistema di riflessione religiosa, giuridica e politica, elaborato dai giuristi musulmani nel corso dei secoli.
Per questa ragione l'autore analizza il Corano, gli hadith, le opere dei grandi giuristi medievali e le reinterpretazioni contemporanee, cercando di rispondere ad alcune domande fondamentali:
Lo stesso autore svilupperà ulteriormente queste tematiche nel successivo Arguing the Just War in Islam, generalmente considerato il suo lavoro più maturo.
Come osserva Kelsay, la tradizione islamica non può essere compresa semplicemente contrapponendo "pace" e "guerra". Essa costituisce piuttosto un modo di argomentare la giustizia dell'uso della forza attraverso le categorie proprie del diritto islamico (fiqh).
La concezione classica dell'ordine internazionale
Particolarmente significativo è il seguente passo del volume (pp. 61-62), che qui proponiamo in traduzione italiana.
«Occorre ricordare la distinzione elaborata dai giuristi sunniti tra il Dar al-Islam, il territorio nel quale le norme islamiche godevano di riconoscimento ufficiale, e il Dar al-Harb, il territorio nel quale prevalevano la deliberata negligenza dell'uomo verso Dio (jahiliyya) e l'ignoranza religiosa.
Quest'ultimo costituiva, per definizione, lo spazio della guerra, del disordine e dell'ingiustizia. Anche quando tali caratteristiche risultavano attenuate — come nel caso di un impero o di uno Stato cristiano — permaneva comunque il pericolo dell'errore religioso.
Di conseguenza, il territorio dell'Islam — e, idealmente, il mondo intero — non avrebbe potuto essere veramente sicuro finché l'egemonia islamica non fosse stata riconosciuta ovunque.
Conseguire tale riconoscimento rappresentava lo scopo del jihad, cioè della "lotta sulla via di Dio".
Secondo i teorici sunniti, la guerra, ossia il jihad combattuto mediante l'uso delle armi, è giustificata quando un popolo oppone resistenza o si pone contro i legittimi obiettivi dell'Islam.
Nella situazione considerata normale, questa resistenza si manifesta nel rifiuto di riconoscere l'autorità dell'Islam.
Seguendo l'esempio del Profeta, i musulmani devono invitare i loro avversari a scegliere tra due possibilità: convertirsi all'Islam oppure sottomettersi all'autorità islamica mediante il pagamento del tributo previsto.
L'accettazione di una di queste due proposte manifesta la disponibilità a vivere sotto le norme dell'Islam. Se invece entrambe vengono respinte, lo stato di guerra diventa effettivo.
Alla domanda: "Contro chi si combatte?", la risposta diventa quindi: contro coloro che rifiutano di sottomettersi, cioè contro gli abitanti del territorio della guerra (ahl al-harb), individualmente e collettivamente. L'unica eccezione riguarda i musulmani che risiedono nel territorio della guerra, ad esempio mercanti o viaggiatori: essi non possono essere considerati bersagli legittimi di un attacco diretto, anche se possono subirne indirettamente le conseguenze».
Una riflessione sul significato storico di questo testo
Questo passo costituisce una sintesi particolarmente efficace della concezione elaborata dalla giurisprudenza islamica classica.
È importante ricordare che Kelsay non presenta questa dottrina come l'unica interpretazione possibile dell'Islam, né tantomeno come la posizione dei musulmani contemporanei. Egli descrive piuttosto il modo in cui i principali giuristi sunniti, tra l'VIII e il XII secolo, elaborarono una teoria dell'ordine internazionale fondata sulla distinzione tra Dar al-Islam, il territorio sottoposto alla sovranità islamica, e Dar al-Harb, il territorio che ancora non la riconosceva.
Accanto a queste due categorie principali, la riflessione giuridica sviluppò anche nozioni intermedie, come il Dar al-'Ahd o Dar al-Sulh, cioè i territori legati ai musulmani da trattati o accordi di pace. Ciò dimostra come il diritto islamico classico fosse più articolato di quanto una semplice contrapposizione binaria possa far pensare.
Lo stesso Kelsay insiste ripetutamente sul fatto che il diritto islamico costituisce una tradizione argomentativa, nella quale le interpretazioni si sono evolute nel tempo e sono state continuamente oggetto di discussione.
La missione universale dell'Islam
Come il cristianesimo, anche l'Islam nasce con una vocazione universale. Il Corano presenta infatti la missione del profeta Muhammad come destinata all'intera umanità e non soltanto al popolo arabo.
Per i giuristi musulmani dell'età classica questa universalità aveva importanti conseguenze sul piano religioso e politico. Essa implicava infatti che:
È proprio all'interno di questa prospettiva che si comprende la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza medievale e non formulata direttamente dal Corano, tra Dar al-Islam e Dar al-Harb. Tale distinzione non descriveva semplicemente una situazione militare, ma una visione dell'ordine del mondo nella quale religione, diritto e autorità politica risultavano strettamente intrecciati.
Come ricorda Kelsay, si tratta di una costruzione giuridica sviluppata nei primi secoli dell'Islam, destinata a orientare il comportamento della comunità musulmana nei confronti dei popoli che non riconoscevano la sovranità islamica.
Le possibilità offerte ai popoli non musulmani
In questo contesto acquista significato anche uno schema ricorrente nella letteratura giuridica medievale e attribuito alla prassi delle prime conquiste islamiche.
Prima dell'inizio delle ostilità venivano normalmente prospettate tre possibilità:
Anche su questo punto Kelsay invita però a evitare semplificazioni.
Le applicazioni concrete variarono notevolmente nelle diverse epoche storiche e nei differenti contesti politici. Molte decisioni furono infatti determinate più da esigenze diplomatiche e amministrative che da una rigida applicazione degli schemi teorici elaborati dai giuristi.
La distanza tra la teoria giuridica e la pratica politica, osserva implicitamente l'autore, fu spesso considerevole.
Il jihad come categoria giuridico-politica
Uno degli aspetti più originali dell'analisi di Kelsay consiste nell'insistere sul fatto che il jihad classico non deve essere interpretato anzitutto come un impulso religioso o emotivo, bensì come una categoria giuridico-politica.
Per i grandi giuristi medievali il jihad armato costituiva infatti una prerogativa dell'autorità politica legittima. Di conseguenza:
In questo senso, osserva Kelsay, anche il diritto islamico sviluppò una riflessione etica sull'uso della forza. Tale riflessione, tuttavia, si fondava su presupposti differenti rispetto alla teoria cristiana della guerra giusta.
Mentre quest'ultima cercava di individuare le condizioni che rendono moralmente lecito il ricorso alle armi, la giurisprudenza islamica classica tendeva a collocare la guerra all'interno della missione universale affidata alla comunità musulmana.
È proprio questa differenza di impostazione che rende particolarmente interessante il confronto tra le due tradizioni.
Dal mondo medievale al diritto internazionale moderno
La concezione classica elaborata dai giuristi tra l'VIII e il XII secolo non è però rimasta immutata.
A partire dal XIX secolo, e con maggiore intensità dopo la dissoluzione dell'Impero ottomano e la nascita degli Stati nazionali, numerosi studiosi musulmani hanno proposto una profonda rilettura delle categorie tradizionali. Molti ritengono oggi che:
Secondo questi autori, la convivenza tra Stati sovrani, il riconoscimento reciproco e il diritto internazionale contemporaneo hanno reso superata la concezione medievale dell'ordine del mondo.
Un dibattito ancora aperto
Questa evoluzione, tuttavia, non ha eliminato il dibattito. Accanto alle interpretazioni riformatrici continuano infatti a esistere correnti che riprendono, almeno in parte, le categorie della giurisprudenza classica, attribuendo loro una nuova attualità. È proprio questa pluralità di letture che rende difficile parlare dell'Islam come di una realtà uniforme.
Da un lato vi sono studiosi che insistono sulla storicità delle elaborazioni medievali e sulla necessità di reinterpretarle alla luce del mondo contemporaneo; dall'altro rimangono movimenti che considerano quelle stesse elaborazioni ancora normative.
Per questo motivo il rapporto tra Islam, jihad e guerra continua a essere uno dei temi più discussi tanto all'interno del mondo musulmano quanto negli studi occidentali.
L'opera di John Kelsay costituisce un contributo di grande valore perché evita sia le semplificazioni apologetiche sia le generalizzazioni polemiche. Il suo studio mostra come il concetto di jihad sia stato oggetto, nel corso dei secoli, di una lunga elaborazione religiosa, giuridica e politica e come anche la tradizione islamica abbia sviluppato una propria riflessione etica sull'uso della forza.
Comprendere questa storia non significa identificare automaticamente l'Islam contemporaneo con le formulazioni dei giuristi medievali. Significa piuttosto comprendere l'origine di categorie che continuano ancora oggi a influenzare, in modi molto diversi, il dibattito interno al mondo musulmano e il linguaggio adottato da alcuni movimenti islamisti.
Come nel cristianesimo, anche nell'Islam il rapporto tra fede, autorità politica e guerra è stato oggetto di interpretazioni differenti e spesso contrastanti. Ridurre una tradizione religiosa di oltre quattordici secoli a un'unica dottrina significherebbe ignorarne la complessità storica.
Tuttavia, proprio il confronto tra le due tradizioni mette in luce una differenza fondamentale.
La teoria cristiana della guerra giusta, elaborata progressivamente da sant'Agostino, sviluppata da san Tommaso d'Aquino e successivamente approfondita dal diritto internazionale moderno, nasce essenzialmente come tentativo di limitare il ricorso alla guerra mediante criteri morali sempre più rigorosi.
La riflessione della giurisprudenza islamica classica, invece, pur imponendo anch'essa norme e limiti all'uso della forza, si sviluppa all'interno di una diversa concezione dell'ordine del mondo, nella quale la diffusione dell'autorità dell'Islam costituisce un elemento essenziale della missione affidata alla comunità musulmana.
È proprio questo diverso fondamento teologico e giuridico che rappresenta uno degli aspetti più interessanti messi in luce da Kelsay.
Nel terzo capitolo del suo libro, dedicato al jus ad bellum, l'autore osserva infatti:
«Gli studiosi della teoria della guerra giusta probabilmente troveranno insolita l'affermazione islamica secondo cui la religione costituisce, di fatto, l'unica causa realmente giusta per l'azione militare. E tuttavia ritengo che gli studiosi della guerra giusta riconosceranno come il ragionamento islamico su questo punto presenti un notevole legame con l'esperienza storica».
Kelsay richiama quindi un passo del Corano (2,216), che ha avuto un ruolo importante nella riflessione musulmana sulla guerra: «Vi è stato prescritto di combattere, benché ciò vi sia odioso. Può darsi che detestiate una cosa mentre essa è un bene per voi; e può darsi che amiate una cosa mentre essa è un male per voi. Allah sa, mentre voi non sapete».
Si tratta di testi che aiutano a comprendere come, nella riflessione islamica classica, il ricorso alle armi venga collocato all'interno di una concezione religiosa della storia e della missione dell'Islam, piuttosto che fondato, come nella tradizione cristiana, su principi di diritto naturale o sulla difesa del bene comune.
Da questa lettura nasce anche un'ulteriore domanda di carattere storico. La sistemazione della teoria cristiana della guerra giusta precede cronologicamente molte delle grandi elaborazioni della giurisprudenza islamica medievale. È quindi legittimo chiedersi se, oltre ai numerosi influssi filosofici greci e aristotelici comunemente riconosciuti, vi siano stati anche elementi di confronto o di influenza tra il pensiero cristiano e quello islamico su questi temi. Si tratta di una questione ancora aperta, che merita ulteriori approfondimenti storici e comparativi.
Più in generale, il confronto tra la teoria cristiana della guerra giusta e la concezione classica del jihad mostra come entrambe le tradizioni abbiano cercato di sottoporre l'uso della forza a criteri morali e giuridici, pur partendo da presupposti profondamente differenti. Comprendere tali differenze non significa alimentare contrapposizioni ideologiche, ma favorire una conoscenza storicamente fondata delle rispettive tradizioni.
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